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Fiscalità Quinto Conto Energia: il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce...

In risposta all’interpello presentato dal GSE, L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con il documento allegato, indicazioni sul trattamento fiscale delle somme corrisposte in base al cosiddetto "Quinto Conto Energia" di cui al DM 5 luglio 2012.

L'Agenzia delle Entrate ha messo bene in evidenza la diversità di interpretazione delle due tariffe, autoconsumo e omnicomprensiva. Semplificando, la tariffa di autoconsumo non è soggetta a tassazione, ma solo alla ritenuta del 4% da parte del GSE come in precedenza.

Ben diverso è il caso della tariffa omnicomprensiva, che per l'Agenzia delle Entrate si configura come fonte di reddito e deve essere dichiarata alla voce "reddito diverso" sul modello 730. Per gli impianti al di sotto dei 20 KWp di proprietà di persone fisiche, enti non commerciali o condomini e posti al servizio dell'abitazione la tariffa omnicomprensiva non è assoggettabile a IVA, a meno che l'impianto non sia connesso direttamente alla rete elettrica e immetta tutta l'energia prodotta in rete.

Se l'impianto è invece di proprietà di una persona fisica o giuridica che lo utilizza nell'ambito di un'attività commerciale, o per lavoro autonomo, oppure ancora come imprenditore agricolo, la tariffa omnicomprensiva assume valenza anche i fini dell'IVA.

 

Per un privato con impianto fotovoltaico a servizio della propria abitazione ciò si traduce in unaperdita tra il 23% e il 43% sui ricavi della tariffa omnicomprensiva, a seconda del reddito dichiarato.