01/09 2015
In attuazione della deliberazione 574/2014/R/EEL recante disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, nelle more della definizione da parte del GSE delle regole tecniche per l’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili e delle modalità di rilascio della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento e di riconoscimento dei prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato, si rende noto quanto segue.
I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico nel rispetto delle disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste nella succitata delibera, nonché nel rispetto delle norme CEI di riferimento, ai sensi della deliberazione 642/2014/R/EEL.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, è possibile installare sistemi di accumulo su impianti incentivati e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, fatto salvo il caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per i quali l’installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l’erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali.
Al fine di consentire l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo e la corretta erogazione degli incentivi e/o il corretto riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, è necessario che:
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l’impianto su cui viene installato il sistema di accumulo sia dotato di idonee apparecchiature di misura. A tal riguardo si precisa che:
- nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
- nei casi di sistemi di accumulo istallati in unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e/o l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, si rimanda a quanto disposto dai succitati decreti e dalle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)”;
- il Soggetto Responsabile invii al GSE, entro 30 giorni dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo, la comunicazione di installazione di sistemi di accumulo all’indirizzo di posta elettronica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , redatta utilizzando il modello allegato e completa della documentazione da allegare ivi indicata.
Nell’oggetto della e-mail dovranno essere riportati i seguenti elementi:
a. il prefisso:
- " FTV” (per impianti fotovoltaici incentivati);
- “IAFR” o “FER” (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici);
- “CAR” (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento);
- "PMG” (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti);
b. la dicitura “INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO”;
c. il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto.
Esempio: per un impianto fotovoltaico incentivato che benefici anche dei prezzi minimi garantiti l’oggetto della e-mail sarà “FTV - PMG - INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO – 000001 – RID000001”.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate determinerà la sospensione dell’erogazione delle tariffe incentivanti e/o degli altri benefici e riconoscimenti previsti per l’impianto a partire dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo.
Qualora, in occasione dell’installazione del sistema di accumulo, l’impianto incentivato dovesse essere interessato da un fermo di produzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a informarne tempestivamente il GSE.
Si rammenta infine che il Soggetto Responsabile è tenuto a dare comunicazione al GSE di tutte le altre eventuali modifiche apportate all’impianto nel corso del periodo di incentivazione.
La presente comunicazione sostituisce la precedente news del 20 Settembre 2013 relativa ad interventi di modifica della configurazione impiantistica mediante installazione di sistemi di accumulo.