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Conto Termico per allevamenti

Conto Termico per gli allevamenti in fabbricato rurale: si può fare!
 
 
Considerato che nelle Regole Applicative questo aspetto non è esplicitamente trattato, l'11 Aprile 2014 abbiamo formulato un quesito al GSE per ottenere un chiarimento ufficiale. La risposta viene riportata qui di seguito.

- nel caso di sostituzione di una caldaia a gasolio (o biomasse, o GPL fatti salvi i requisiti previsti dal CT), presso un'azienda agricola, a servizio dell’abitazione dell'agricoltore e del fabbricato rurale adibito all'allevamento animale (es. suinetti, polli, ...), è classificabile come riscaldamento di un fabbricato rurale, quindi incentivabile secondo il D.M. 28 dicembre 2012.
L’attribuzione del requisito di ruralità non è riservata esclusivamente ai manufatti ad uso residenziale ma, ai fini dell’ammissibilità al Conto Termico, il manufatto rurale oggetto di intervento deve essere chiuso e idoneo ad essere climatizzato.

- Nel caso, invece, in cui, sempre in un'azienda agricola il calore della caldaia a biomasse sia impiegato in un processo produttivo, ad esempio calore usato per essiccare il tabacco o per i processi produttivi in un caseificio, o in una cantina.
Non trattandosi di climatizzazione, chiaramente il CT non è applicabile
. Nella fattispecie sono applicabili i Titoli di Efficienza Energetica (progetto a consuntivo).