- nel caso di sostituzione di una caldaia a gasolio (o biomasse, o GPL fatti salvi i requisiti previsti dal CT), presso un'azienda agricola, a servizio dell’abitazione dell'agricoltore e del fabbricato rurale adibito all'allevamento animale (es. suinetti, polli, ...), è classificabile come riscaldamento di un fabbricato rurale, quindi incentivabile secondo il D.M. 28 dicembre 2012.
L’attribuzione del requisito di ruralità non è riservata esclusivamente ai manufatti ad uso residenziale ma, ai fini dell’ammissibilità al Conto Termico, il manufatto rurale oggetto di intervento deve essere chiuso e idoneo ad essere climatizzato.
- Nel caso, invece, in cui, sempre in un'azienda agricola il calore della caldaia a biomasse sia impiegato in un processo produttivo, ad esempio calore usato per essiccare il tabacco o per i processi produttivi in un caseificio, o in una cantina.
Non trattandosi di climatizzazione, chiaramente il CT non è applicabile. Nella fattispecie sono applicabili i Titoli di Efficienza Energetica (progetto a consuntivo).